Info generali

  • Ecco le disposizioni di cui tenere conto

1. Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal
passaggio della calla neve davanti agli accessi delle proprietà private, dev’essere eseguito
a cura dei proprietari.
2. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo
sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
3. Durante le nevicate o anche incaso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio
di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici. Il Comune declina ogni
responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della
neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
4. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche,
di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio
sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a
persone, animali o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei
loro stabili.
5. Èvietatoprovocare la fuoriuscitadi acque sulle strade,marciapiedi, scalini ecc.,ingenere
durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
6. Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della
neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità
per eventuali danni viene declinata
7. Ogni violazione della citata ordinanza sarà perseguita a norma della legislazione comunale
e cantonale in materia.